Rinnovo del CPI a Novara

Hai aperto la tua attività anni fa, hai presentato la SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco e da allora non ci hai più pensato. Poi un giorno il consulente, l’assicurazione o un controllo ti chiedono: “Quando scade il rinnovo antincendio?”.

È una domanda che mette in difficoltà molti titolari di negozi, alberghi, ristoranti, magazzini e uffici. Il rinnovo del CPI non arriva con un avviso: è il titolare che deve ricordarsi la scadenza e presentare la pratica in tempo.

In questa guida spieghiamo ogni quanto va fatto, quali documenti servono, chi deve firmarli e cosa succede se la scadenza è già passata.

CPI, SCIA antincendio e rinnovo: di cosa parliamo

Dal 2011 le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco sono elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011: sono 80 voci, divise in tre categorie (A, B e C) in base al rischio.

Per iniziare l’attività il titolare presenta una SCIA antincendio al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che ne rilascia ricevuta. Per le attività di categoria C, dopo il sopralluogo, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Nel linguaggio comune si continua a dire “CPI” per tutte, ed è per questo che si parla di “rinnovo CPI”.

Il rinnovo ha un nome preciso: attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del D.P.R. 151/2011). Con questa attestazione il titolare dichiara che, rispetto all’ultima pratica, non sono cambiate le condizioni di sicurezza antincendio e che manutenzioni e obblighi di gestione sono stati rispettati.

Ogni quanto si rinnova il CPI

AttivitàCadenza del rinnovo
Regola generale, tutte le attività dell’Allegato Iogni 5 anni
Attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77ogni 10 anni

Le attività con rinnovo decennale sono poche e specifiche, tra cui le reti di trasporto e distribuzione di gas infiammabili (n. 6), i centri di elaborazione dati con oltre 25 addetti (n. 64), le aziende e gli uffici con oltre 300 persone presenti (n. 71) e gli edifici civili con altezza antincendio oltre 24 metri (n. 77). Per quasi tutte le attività commerciali, ricettive e produttive la scadenza è di 5 anni.

Il termine si calcola dalla prima SCIA (o dall’ultimo CPI o rinnovo presentato) e l’attestazione va inviata prima della scadenza.

Le attività più comuni che devono rinnovare

Ecco alcuni casi che a Novara e in provincia incontriamo spesso. Le soglie sono quelle dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011:

  • Negozi e locali espositivi con superficie lorda oltre 400 m², compresi i servizi e i depositi (attività 69).
  • Alberghi, B&B, residence e strutture ricettive con oltre 25 posti letto (attività 66).
  • Locali di spettacolo e impianti sportivi, palestre comprese, con capienza oltre 100 persone o superficie lorda in pianta al chiuso oltre 200 m² (attività 65).
  • Scuole con oltre 100 persone presenti e asili nido con oltre 30 persone presenti (attività 67).
  • Strutture sanitarie con ricovero e case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto, e ambulatori e centri diagnostici oltre 500 m² (attività 68).
  • Depositi e magazzini con superficie lorda oltre 1.000 m² e quantitativi di merci combustibili oltre 5.000 kg (attività 70).
  • Centrali termiche con potenzialità oltre 116 kW (attività 74).
  • Gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione con potenza complessiva oltre 25 kW (attività 49).
  • Autorimesse oltre 300 m² (attività 75), un caso frequente anche nei condomini.

Un’attività può avere più voci insieme: un albergo con centrale termica oltre 116 kW e gruppo elettrogeno ha una attività principale e due secondarie, e il rinnovo deve riguardarle tutte.

Quali documenti servono per il rinnovo

Il contenuto della pratica è fissato dall’art. 5 del D.M. 7 agosto 2012. Servono:

  1. L’attestazione del titolare, con i dati del richiedente (o del legale rappresentante per le società), l’indicazione dell’attività principale e di quelle secondarie, e la dichiarazione che le condizioni di sicurezza antincendio non sono cambiate e che gli obblighi di gestione e manutenzione sono stati rispettati.
  2. L’asseverazione di un professionista antincendio, cioè un tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno, che attesta l’efficienza e la funzionalità degli impianti di protezione attiva (idranti, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme, evacuatori di fumo e simili, esclusi gli estintori) e, dove presenti, dei prodotti e sistemi per la resistenza al fuoco (per esempio i rivestimenti protettivi delle strutture portanti).
  3. L’attestato di versamento dei diritti dovuti ai Vigili del Fuoco, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato (art. 23 del D.Lgs. 139/2006). L’importo dipende dall’attività e dalla categoria.

La pratica si presenta al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, che rilascia ricevuta. Per le attività produttive passa di norma dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune.

Il registro dei controlli: il documento che fa la differenza

L’asseverazione non è una formalità. Il professionista può firmarla solo se gli impianti sono stati controllati e manutenuti come previsto. Per questo conta il registro dei controlli, che il titolare deve tenere aggiornato e mostrare al Comando in caso di verifica (art. 6 del D.P.R. 151/2011).

Dal 25 settembre 2022 controlli e manutenzioni seguono il D.M. 1 settembre 2021, e dal 25 settembre 2023 devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Un registro incompleto o manutenzioni fatte da personale non qualificato sono il motivo più frequente per cui un rinnovo si blocca: prima di firmare, il tecnico deve chiedere di rifare le verifiche mancanti.

Rinnovo o nuova SCIA? Attenzione alle modifiche

Il rinnovo vale solo se non è cambiato nulla che incida sulla sicurezza antincendio. Se negli ultimi cinque anni hai ampliato il negozio, aggiunto posti letto, spostato un deposito, cambiato la centrale termica o modificato le vie di esodo, la semplice attestazione non basta.

Le modifiche che comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza richiedono di riavviare le procedure previste dal D.P.R. 151/2011 (art. 4, comma 6): valutazione del progetto, dove prevista, e nuova SCIA. Anche le modifiche rilevanti senza aggravio vanno segnalate con una SCIA accompagnata dalla dichiarazione di non aggravio di un tecnico abilitato (D.M. 7 agosto 2012, art. 4). Solo le modifiche non sostanziali si documentano insieme all’attestazione di rinnovo. Dichiarare “nessuna variazione” quando le variazioni ci sono è una dichiarazione non veritiera, con le conseguenze penali descritte più sotto.

Per questo, prima del rinnovo, conviene un sopralluogo che confronti lo stato attuale con l’ultima pratica depositata.

Cosa succede se il CPI è scaduto

Le conseguenze previste dall’art. 20 del D.Lgs. 139/2006, riscritto dal D.Lgs. 97/2017, sono serie:

  • Mancata presentazione della SCIA o del rinnovo periodico: per le attività soggette, arresto fino a un anno o ammenda da 258 a 2.582 euro.
  • Dichiarazioni o asseverazioni non veritiere: reclusione da tre mesi a tre anni e multa da 103 a 516 euro, anche per chi falsifica certificazioni o dichiarazioni.
  • Sospensione dell’attività: il Prefetto può disporla finché l’obbligo non viene adempiuto.

A questo si aggiungono i problemi pratici: in caso di incendio l’assicurazione può contestare la copertura, e il titolare risponde personalmente per non aver tenuto in regola l’attività.

Se la scadenza è già passata, la soluzione è regolarizzare subito, non aspettare un controllo. Le indicazioni dei Comandi sui rinnovi tardivi non sono uniformi, e conta molto se nel frattempo sono intervenute modifiche: per questo serve un sopralluogo e una verifica della documentazione depositata prima di decidere come procedere con il Comando di Novara.

Come lavoriamo sul rinnovo CPI

Per i nostri clienti a Novara e in provincia seguiamo il rinnovo in quattro passaggi:

  1. Recupero della pratica. Ritroviamo l’ultima SCIA o l’ultimo CPI e verifichiamo attività, categorie e data di scadenza.
  2. Sopralluogo. Confrontiamo lo stato attuale con quanto depositato e controlliamo il registro dei controlli e le manutenzioni.
  3. Asseverazione e pratica. Se tutto è in ordine, prepariamo l’attestazione, l’asseverazione e il versamento e presentiamo la pratica. Se ci sono modifiche, ti spieghiamo quale procedura serve e quanto tempo richiede.
  4. Scadenzario. Registriamo la nuova scadenza e ti avvisiamo per tempo per il rinnovo successivo.

Le domande che ci fanno più spesso

Ogni quanto si rinnova il CPI?
Ogni 5 anni per quasi tutte le attività. Ogni 10 anni solo per le attività n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011.

Il rinnovo richiede un nuovo sopralluogo dei Vigili del Fuoco?
No, il rinnovo si basa sull’attestazione del titolare e sull’asseverazione del professionista. Il Comando può comunque effettuare controlli, e in quel caso verifica impianti, registro e corrispondenza con la pratica.

Gli estintori rientrano nell’asseverazione?
No, il D.M. 7 agosto 2012 esclude espressamente gli estintori dall’asseverazione. Devono comunque essere controllati e manutenuti, e i controlli annotati nel registro.

Chi può firmare l’asseverazione?
Un professionista antincendio, cioè un tecnico iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno previsti per la prevenzione incendi.

Ho cambiato la caldaia: posso fare solo il rinnovo?
Dipende dalla modifica. Se la nuova centrale termica cambia potenzialità, posizione o combustibile, può trattarsi di una modifica rilevante ai fini antincendio e servire una nuova pratica. Va valutato caso per caso prima di firmare l’attestazione.

Quanto costa il rinnovo?
Ci sono i diritti dovuti ai Vigili del Fuoco, che dipendono dall’attività e dalla categoria, e l’onorario per sopralluogo, asseverazione e pratica. Dopo aver visto l’ultima pratica depositata possiamo darti un preventivo preciso.

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